Bonus Sud e Industria 4.0:
con il cumulo incentivi fino all'65%

 

Il Piano Nazionale Transizione 4.0 è stato recentemente confermato in maniera significativa ad opera dell’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178. È possibile finalmente poter programmare investimenti 4.0 nella tua azienda con maggiore certezza, poiché il legislatore con la Legge di Bilancio 2020 ha confermata in maniera vigorosa la validità delle importanti misure a supporto delle imprese fino alla data stabilita di giugno 2023.

Bonus Sud

Il Credito di Imposta per Investimenti nel Mezzogiorno o Bonus Investimenti Sud è un regime di aiuti che premia le imprese che acquistano macchinari, impianti e attrezzature destinate a strutture produttive nuove o esistenti, garantendo un credito di imposta liquidità immediata mediante compensazione in F24.


L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi, anche mediante sottoscrizione di contratti di leasing, destinati a strutture produttive ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Bonus Industria 4.0

L’incentivo riguarda gli investimenti effettuati dal 01/01/2023 e fino al 31/12/2025 (o 30/06/2026 con acconto 20% pagato entro 31/12/2025).
Sono contemplati anche gli investimenti mediante contratti di leasing.

Chi può beneficiarne:

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti in Italia indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Come si utilizza il credito d’imposta:

Il credito d’imposta per i beni 4.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 (tre) quote annuali di pari importo.
La fruizione decorre dal giorno successivo all’avvenuta interconnessione dei beni ai sistemi aziendali.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni (es. credito d’imposta del Sud 45%) che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non comporti il superamento del costo sostenuto.

 

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